STATUTO
Articolo 1 Denominazione, sede e durata
Articolo 2 Scopi e compiti dell’Associazione
Articolo 3 Soci
Articolo 4 Perdita di qualifica di socio
Articolo 5 Quote associative
Articolo 6 Diritti e doveri dei soci
Articolo 7 Organi associativi
Articolo 8 Assemblea ordinaria dei soci
Articolo 9 Assemblea straordinaria dei soci
Articolo 10 Eleggibilità e incompatibilità
Articolo 11 Composizione e durata
Articolo 12 Convocazione del Consiglio Direttivo
Articolo 13 Deliberazioni
Articolo 14 Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo
Articolo 15 Gratuità delle cariche
Articolo 16 Il Presidente in carica
Articolo 17 Il Vicepresidente
Articolo 18 Il Past President
Articolo 19 Poteri e funzioni del Presidente
Articolo 20 Assenza o impedimento del Presidente
Articolo 21 Il Segretario
Articolo 22 Il Tesoriere
Articolo 22 bis Comitato Scientifico
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Articolo 23 Composizione e durata
Articolo 24 Funzioni dei revisori dei conti
Articolo 25 Sezioni regionali e interregionali
Articolo 26 Modalità elettive
Articolo 27 Consiglio direttivo
Articolo 28 Compiti del comitato elettorale
Articolo 29 Composizione
Articolo 30 Modalità di scrutinio
Articolo 31 Esercizi sociali
Articolo 32 Il patrimonio
Articolo 33 Incompatibilità
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1: Denominazione e Sede
E' costituita a tempo indeterminato l’associazione culturale nazionale denominata "Associazione Nazionale Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani, (OSDI)" che ha Domicilio Legale e Sede Amministrativa in Bologna, Via Guelfa n. 9.
L'associazione è apolitica e apartitica, non può avere scopi di lucro ed ha finalità esclusivamente culturali.
E' prevista la costituzione di sezioni regionali ed interregionali nelle regioni che ne faranno richiesta.
Gli scopi della sezione regionale si identificano con quelli espressi nello Statuto nazionale.
Articolo 2: Scopi e compiti dell’Associazione.
Gli scopi e i compiti dell'associazione sono:
1. - lettera a – promuovere lo sviluppo professionale dei soci, migliorandone la cultura e la preparazione nello specifico ambito dell' attività di diabetologia attraverso la formazione permanente e aggiornamento professionale dei soci tramite la realizzazione di programmi annuali di attività formativa di Educazione Continua in Medicina (ECM) previsti dalle norme del Ministero della Salute - anche attraverso congressi, corsi e pubblicazioni, mezzi audiovisivi e rete telematica; ciò anche in collaborazione con altre Associazioni aventi gli stessi scopi.
- lettera b - promuovere iniziative atte a favorire l'istituzione ufficiale della figura dell'infermiere esperto in prevenzione e assistenza diabetologica in accordo con la normativa vigente.
2. promuovere e organizzare convegni di studio, seminari, riunioni, ivi compreso il congresso periodico dell’Associazione che si terrà nella sede prescelta dal Consiglio Direttivo, oltre a realizzare e mettere a disposizione dei soci mezzi adeguati di comunicazione sia su supporto cartaceo che telematico, volti a diffondere la cultura della preparazione, dello studio e dell’approfondimento, quale strumento di lavoro e valorizzazione della professionalità.
3. stabilire rapporti con le altre associazioni, anche di volontariato, per l’assistenza alle persone affette da diabete, esistenti e legalmente costituite;
4. collaborare con il Ministero della salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali nella promozione e nello sviluppo di iniziative di natura assistenziale e sociale atte a migliorare gli interventi a favore delle persone affette da diabete. Ciò soprattutto agevolando il potenziamento ed il miglioramento delle strutture per l'assistenza alla persona con diabete, siano esse ambulatoriali, domiciliari e di ricovero.
5. curare l'aspetto assistenziale ed infermieristico, l'educazione delle persone affette da diabete, dei loro familiari e caregiver;
6. elaborare e condividere le linee guida, attraverso la standardizzazione di procedure di lavoro e di ricerca in ambito assistenziale collaborando con altre Associazioni Tecnico Professionali o altre società scientifiche, per la loro valutazione e revisione periodica.
7. assumere ogni altra iniziativa che verrà ritenuta idonea per il perseguimento dei propri scopi.
8. L’associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente e indirettamente attività sindacali.
9. L’associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell' ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Sempre per quanto riguarda l'attività formativa, l'Associazione si avvale dell'autofinanziamento, dei contributi degli associati e/o degli enti pubblici e privati e delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
10. Tenuto conto degli scopi e dei compiti che l’associazione si dà con il presente statuto, ogni anno alla prima assemblea annuale, vengono definiti gli obiettivi prioritari e di interesse associativo, anche specifici in ordine alle diverse esigenze regionali e di educazione continua. Il raggiungimento degli obiettivi dell’associazione viene verificato la prima volta entro il mese successivo al primo semestre, anche attraverso una sintetica relazione da parte di ogni presidente regionale ed alla fine dell’anno. In ordine alle iniziative di formazione vengono valutate attraverso i seguenti indicatori:
- riconoscimento crediti formativi attribuiti al corso;
- numero corsi effettuati / corsi previsti;
- percentuale gradimento del corso.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati, opportunamente motivato e giustificato, diventa obiettivo di miglioramento per l’anno successivo. Con la finalità di tenere monitorato il processo di progettazione ed elaborazione di eventi formativi, è stato adottato un sistema di gestione per la qualità, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 attraverso la Scuola di Formazione OSDI.
TITOLO II - SOCI
Articolo 3 : Soci
Possono aderire all' Associazione tutti gli Operatori Sanitari di Diabetologia, e più precisamente i soggetti laureati in scienze infermieristiche e gli operatori sanitari in genere nonché coloro che siano specialisti o cultori della diabetologia, o di branche affini e che operino nelle varie Strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale o in istituzioni private o in regime libero - professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta.
Tutti i soci partecipano stabilmente alla vita associativa.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
La qualifica di Socio non è trasmissibile.
I membri dell'associazione si distinguono in:
1. Soci Ordinari,
2. Soci Onorari,
3. Soci Sostenitori,
4. Soci Studenti.
SOCI ORDINARI: sono soci ordinari gli operatori sanitari che abbiano inoltrato regolare richiesta e la cui domanda, sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. Essi sono: infermieri, infermieri pediatrici o titolo equipollente, assistenti sanitari, regolarmente iscritti al collegio/ordine di appartenenza.
I soci ordinari in regola con la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare alle manifestazioni scientifiche dell’Associazione, ad usufruire di una riduzione sulle eventuali quote di iscrizione ai Congressi e corsi di formazione, a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie con diritto di voto attivo e passivo, e a pronunciarsi in merito ad eventuali Referendum interessanti l’Associazione.
SOCIO ONORARIO: La qualifica di Socio Onorario viene conferita con voto unanime dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente, a personalità eminenti nel mondo della diabetologia.
Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa ed hanno diritto di voto.
SOCI SOSTENITORI: Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, gli enti, le imprese e le società, che intendono partecipare al funzionamento dell’associazione dal punto di vista finanziario. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa e hanno diritto di voto.
SOCIO STUDENTE: sono soci studenti coloro che frequentano il corso di laurea in infermieristica e infermieristica pediatrica "(laurea di primo livello)”. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari; per aderire a questa forma è necessario fornire prova dello status di studente da rinnovare alla richiesta di rinnovo della richiesta di iscrizione. Per tali soci la quota di iscrizione è ridotta del 50% (cinquanta per cento) rispetto a quella prevista per i soci ordinari.
Il socio Ordinario, Onorario, Sostenitore e Studente ha diritto a:
• ricevere gratuitamente la rivista dell’associazione;
• accedere alle aree riservate del sito internet.
Art. 4 : Perdita di qualifica di socio
Decade da membro dell’associazione il Socio che:
1) presenti domanda di dimissione per iscritto;
2) non presenti più, a giudizio della maggioranza del Consiglio Direttivo dell’associazione, i requisiti richiesti per appartenervi, ovvero quando ricorrano gravi motivi.
Avverso il provvedimento di esclusione il Socio, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso scritto al Consiglio Direttivo, che si riserverà di decidere in merito entro 30 (trenta) giorni.
I soci si impegnano a sottostare agli obblighi statutari e alle deliberazioni dei previsti organi collegiali.
Articolo 5: Quote associative
I soci Ordinari sono tenuti a versare un contributo annuo che viene fissato dal Consiglio Direttivo.
Il Socio che non ha provveduto al versamento della quota associativa, non potrà esercitare i diritti sociali e non potrà usufruire dei servizi associativi per il periodo di mora.
Per lo svolgimento delle attività regionali, le sezioni regionali potranno disporre di una quota parte delle quote associative annuali versate entro l'anno solare dai soci afferenti alla sezione medesima.
Le somme versate per le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili.
Articolo 6 : Diritti i doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, ovvero delle risoluzioni deliberate dagli organi associativi.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola col versamento delle quote sociali, nonchè a tutti i soci onorari e sostenitori.
E' espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali, salvo rimborso di spese a coloro che svolgono determinati compiti su indicazione o richiesta degli organi statutari.
Ciascun associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita e alle attività dell'associazione, usufruendo di tutti i servizi che l'associazione stessa offre.
TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI
Articolo 7 Organi Associativi
Sono organi associativi:
a) Assemblea dei Soci
b) Consiglio Direttivo
c) Le Sezioni regionali
d) Collegio dei Revisori dei Conti
e) Presidente
f) Vice Presidente
g) Past President
h) Tesoriere
Tutte le cariche sociali sono di norma incompatibili con ruoli direttivi in altre società scientifiche, salvo diverso parere del Consiglio Direttivo.
I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna, in sede civile e/o penale, passate in giudicato in relazione alle attività dell'Associazione.
TITOLO IV – ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 8 Assemblea ordinaria dei Soci
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.
E' competenza dell’Assemblea:
a) eleggere democraticamente mediante scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo;
b) deliberare su ogni altro atto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame;
c) approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell’Associazione;
d) sull’adozione e modifiche dei regolamenti di competenza assembleare;
e) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) ogni argomento demandato dallo statuto e posto all'ordine del giorno anche su proposta dei soci.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente per la riunione.
L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l’anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario riguardante l'attività istituzionale dell'organizzazione e, separatamente, il rendiconto economico e finanziario inerente l’eventuale raccolta pubblica di fondi.
I bilanci, preventivi e consuntivi, i rendiconti, gli eventuali incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito istituzionale dell' ente.
In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 8 (otto) giorni mediante lettera postale, posta elettronica, fax o locandina del congresso appesa nel rispetto dei termini citati.
Articolo 9 Assemblea straordinaria dei soci
L'assemblea straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che ne hanno diritto e in regola nel pagamento della quota annua associativa.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, non consiglieri direttivi. Ciascun rappresentante non può avere più di una delega e deve presentarsi con la fotocopia di un documento d'identità non scaduto del socio rappresentato.
L’assemblea straordinaria delibera in tema di modifiche statutarie in genere, fusione e trasformazione.
In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
Art. 10 Eleggibilità e incompatibilità
Hanno diritto di voto i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
I Soci Ordinari, hanno diritto all’elettorato passivo, se sono iscritti all’Associazione da almeno due anni per le cariche nazionali, e di un anno per le cariche regionali, in regola con il pagamento delle quote.
Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere, mediante scrutinio segreto, il proprio voto per un numero di candidati pari ai 2/3, arrotondando per difetto, del numero complessivo dei consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti sarà presa in considerazione l’anzianità di vita associativa.
TITOLO V – CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 11 Composizione e durata
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale eletto democraticamente a scrutinio segreto dall'assemblea degli associati con le modalità previste all'articolo 8 dello Statuto, per la durata di 4 anni e immediatamente rieleggibili per una sola volta.
Il Consiglio Direttivo è costituito da: Presidente, Vice Presidente, Past President, e da un numero variabile da 6 (sei) a 10 (dieci) membri che, se possibile, rappresenteranno diverse regioni italiane.
Essi sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo elegge democraticamente a scrutinio segreto, nel proprio ambito, il Presidente e il Vice Presidente.
La durata delle cariche di Presidente e Vice Presidente è di 2 (due) anni. Allo scadere del mandato del Presidente subentra quale Presidente il Vice Presidente.
Se, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica provvederanno a sostituirli nominando nell'ordine della graduatoria i non eletti alla precedente nomina. In assenza di Soci votati il Consiglio può provvedere ad una nuova elezione per la sostituzione dei consiglieri mancanti.
I componenti così eletti durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri sostituiti.
Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, al momento delle nomine, dovranno sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'assenza di conflitto di interessi rispetto all'incarico conferito.
In presenza di conflitto di interessi, all'atto di nomina, si impegnano a rimuovere l'incompatibilità entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di nomina, dandone tempestiva comunicazione al Presidente e agli altri membri del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo si impegnano a dare notizia all'organo direttivo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'associazione, astenendosi altresì dal ogni delibera in merito e dal compimento dell'operazione inerente.
Art. 12 Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente in carica oppure ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri; la partecipazione al consiglio direttivo non ammette deleghe.
Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:
- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria, i luoghi audio-video collegati a cura dell'associazione nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in audio/video conferenza, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o piu' luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell' adunanza e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario della riunione, quale prova della presenza dei membri, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la tele-videoregistrazione della tele-video conferenza.
Art.13 Deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Art. 14 Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio direttivo spetta il compimento di ogni atto necessario o utile al perseguimento degli scopi dell'associazione che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'assemblea o degli altri organi dell'associazione medesima.
Il consiglio è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
I membri del consiglio direttivo che non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo per due volte consecutive decadranno dalla carica.
I membri del consiglio direttivo che non partecipano attivamente alle attività Associative (ad esempio: non rispondendo alle email e non partecipando alle call e videoconferenze senza giustificata motivazione) potranno essere revocati dall'incarico per giusta causa previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo.
La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente, in sua assenza al Vice Presidente e ai Consiglieri Delegati nei limiti dei poteri conferiti.
Art. 15: Gratuità delle cariche
Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.
Articolo 16 Il Presidente in carica
Il Presidente in carica viene nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile.
Art. 17 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo per un biennio. Spetta al Presidente proporre il candidato anche tra i neo eletti.
Egli assumerà la carica di Presidente dopo due anni di Vicepresidenza.
Qualora diventi Presidente allo scadere del suo mandato nel Consiglio Direttivo, assume automaticamente la carica di Presidente per consentire di terminare il suo incarico.
Art. 18 Il Past president
Alla cessazione dalla carica il Presidente assume per due anni quella di Past-President, fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto e al termine della carica di Past-President non è eleggibile a nessuna carica per il biennio successivo.
Art. 19 Poteri e funzioni del Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione e la rappresenta di fronte alle autorità e a terzi.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, almeno due volte l’anno, una riunione del Consiglio Direttivo e almeno a scadenza biennale una riunione congiunta con i Presidenti Regionali.
Dirige e coordina tutte le attività associative, vigila sull’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e di quelli regionali, relaziona al Consiglio Direttivo sull’attività svolta.
In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente, nell'ambito dei propri poteri, può nominare procuratori per singoli atti o singole categorie di atti.
Art. 20 Assenza o impedimento del Presidente
In caso di dimissioni del Vice Presidente per impedimenti personali, il Consiglio Direttivo, dopo aver sostituito il componente mancante in base alle procedure descritte all’art. 11, elegge tra i suoi componenti un nuovo Vice Presidente che, al termine del mandato biennale, assumerà la carica di Presidente.
In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine del secondo biennio di sua permanenza nel Consiglio Direttivo. In questo caso, dopo aver sostituito il componente mancante in base alle procedure di cui all’art. 11 il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente e questa carica sarà mantenuta fino alla nomina del nuovo Vice Presidente.
Articolo 21 Il segretario
Il segretario può essere sia un membro del Consiglio Direttivo (con diritto di voto) sia persona al di fuori di esso (senza diritto di voto) purchè socio ed è nominato dal Presidente.
Affianca il Presidente nel disbrigo delle necessità ordinarie e straordinarie dell'associazione.
Tiene aggiornato l'elenco dei soci, cura lo svolgimento delle assemblee e delle sedute del consiglio direttivo e ne redige i verbali, attua i collegamenti tra Presidente e consiglieri. Ogni quadrimestre provvederà ad inviare al presidente la relazione delle attività delle sezioni regionali o interregionali con l'aggiornamento dei soci.
Articolo 22 Il tesoriere
Il tesoriere può essere sia un membro del Consiglio Direttivo (con diritto di voto) sia persona al di fuori di esso (senza diritto di voto) anche non socio ed è nominato dal Presidente.
Provvede alla riscossione delle entrate ed alla erogazione delle spese, su disposizione del presidente.
Cura l'amministrazione finanziaria, riscuote le quote sociali, eroga le percentuali spettanti alle sezioni regionali o interregionali; prepara i rendiconti economici e finanziari preventivi e consuntivi. Ogni quadrimestre provvederà ad inviare la relazione finanziaria delle sezioni regionali e interregionali al Presidente.
Tale figura non è prevista a livello regionale.
Articolo 22 bis Il Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo deve nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da 3 (tre) membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.
Al Comitato Scientifico spetta la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
L'attività scientifica svolta verrà annualmente pubblicata sul sito web dell' Associazione, aggiornato costantemente.
TITOLO VI – I REVISORI DEI CONTI
Articolo 23 Composizione e durata
Nei casi previsti dalla legge, sono nominati dall'assemblea in numero di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti e durano in carica due anni; possono essere revisori anche i non soci.
Articolo 24 Funzioni
I revisori dei conti possono partecipare alle adunanze dell’Assemblea, con facoltà di parola, ma se non soci non hanno diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei libri e registri, dando parere sui rendiconti consuntivi e preventivi. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi ameno una volta ogni trimestre.
Il revisori dei conti non sono previsti a livello delle sezioni periferiche.
TITOLO VII – SEZIONI REGIONALI O INTERREGIONALI
Articolo 25 Sezioni regionali o interregionali
Le sezioni regionali fanno parte di un organismo unico che è l’OSDI Nazionale, dal quale non si possono né separare né tanto meno avere vita autonoma.
Le sezioni regionali e interregionali devono adottare il presente statuto.
Su richiesta di un significativo numero di Soci (almeno quindici) può essere costituita alla presenza del Presidente Nazionale o di un suo delegato una sezione periferica.
L’ambito territoriale è la regione e, ove opportuno, più regioni contigue.
Articolo 26 Modalità elettive
Le modalità elettive, le funzioni e le durate di tali cariche devono rispettare quelle previste per gli equivalenti organismi nazionali dal presente Statuto.
Articolo 27 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo regionale è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
Il consiglio direttivo può delegare la gestione dell’amministrazione periferica al presidente regionale o ad un suo delegato.
Il Presidente Regionale ha l’obbligo, alla scadenza di ogni trimestre, di fornire al Tesoriere Nazionale la documentazione relativa all’attività finanziaria (entrate ed uscite) dei movimenti della sezione di appartenenza.
Il Segretario Regionale ha l’obbligo, alla scadenza di ogni trimestre, di comunicare al Segretario Nazionale l’aggiornamento degli iscritti per l’anno in corso e una relazione sulle attività della propria sezione regionale.
Se la sezione regionale è inadempiente verso le modalità statutarie per due trimestri consecutivi, dopo opportuni richiami scritti o verbali da parte del Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Direttivo regionale ed indire nuove elezioni.
La sezione può adottare dei regolamenti interni nel rispetto delle direttive generali e che non siano in contrasto con il presente statuto; tali regolamenti devono essere riportati nei verbali delle sezioni e comunicati al Presidente Nazionale.
TITOLO VIII – COMITATO ELETTORALE
Articolo 28 Compiti del comitato elettorale
Il Comitato elettorale ha il compito di predisporre, organizzare e controllare lo svolgimento delle attività di elezione.
Articolo 29 Composizione
Il comitato elettorale è composto da un Presidente del seggio e da due scrutatori designati dal
Presidente dell’associazione in carica nel corso dell’Assemblea dei Soci .
Articolo 30 Modalità di scrutinio
Agli elettori verranno consegnate le schede elettorali siglate dal presidente del seggio.
Il presidente nominato ha rappresentanza legale e ne risponderà direttamente al presidente OSDI.
Il presidente OSDI, udito il parere degli scrutatori, decide sopra reclami e irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
Per le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale gli elenchi aggiornati dei Soci devono pervenire presso la sede associativa entro 15 (quindici) giorni dalla data delle elezioni stesse.
I Soci iscritti dopo tale periodo non avranno diritto di voto.
Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione di tutti gli atti di competenza dell'Assemblea previsti nell’art. 8 e successivi.
L'elettorato attivo per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione è composto dai soci ordinari, mentre quello passivo dai soci ordinari iscritti all’Associazione da almeno due anni per le cariche Nazionali e da almeno un anno per le cariche Regionali.
TITOLO IX – PATRIMONIO
Articolo 31 Esercizi sociali
Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 32 Il patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è formato da:
a) quote sociali;
b) beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, interessi attivi ed altre rendite patrimoniali, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, gli avanzi netti di gestione;
c) somme riscosse per qualsiasi altro titolo
Articolo 33 Incompatibilità di esercizio
Non sono ammessi i finanziamenti che configurino conflitto d’interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Gli utili d'esercizio o gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed il fondo di dotazione che costituiscono il patrimonio della Società non potranno essere in alcun modo distribuiti durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO X – SCIOGLIMENTO
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione dell’Associazione, oltre a quanto previsto nel presente statuto, restano regolati dalle norme contenute nel Codice Civile e nelle disposizioni di attuazioni allo stesso.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO XI – MODIFICHE DELLO STATUTO
Il presente statuto può essere modificato con atto notarile, su proposta del consiglio direttivo e con l’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci convocata con le modalità e la maggioranza di cui all’art. 9.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.
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1. Ogni Direttivo Regionale deve costituirsi nel numero e nelle modalità previste dallo statuto. Nel caso di sezioni con problemi non diversamente risolvibili o sottonumero (di iscritti o di direttivo), si nomina un “referente” regionale che si interfaccerà con il CDN per comunicazioni, aggiornamenti e progetti vari. A tal fine si rammenta che, da statuto, la sezione per essere attiva deve possedere un numero di iscritti pari o superiore a 15 soci; sotto tale numero vi è l’accorpamento con altre regioni o nomina di un referente regionale
2. Ad ogni rinnovo del direttivo regionale è responsabilità del presidente regionale in carica o di un suo delegato, da lui nominato, di inviare il verbale delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo Regionale (CDR) alla Segreteria nazionale Osdi entro 10 gg dallo svolgimento delle elezioni, indicando i nominativi, le cariche, il termine di fine mandato dei membri eletti, qualifica, ente di appartenenza, recapiti telefonici, cellulare, fax ed e-mail. A tal proposito si fa presente che il segretario è opportuno che sia un membro del direttivo o comunque un socio Osdi e non un membro esterno all'associazione. Qualora il Presidente regionale decida di nominare un membro esterno, è necessario che questi si metta in contatto con la segreteria Nazionale per gli adempimenti previsti sulle norme per la tutela della privacy e per l'assunzione di responsabilità derivanti dall'utilizzo improprio delle informazioni dell'associazione.
3. Il socio con cariche istituzionale all’interno dell’OSDI, qualora in contemporanea volesse ricoprire, o ricopra al momento dell’elezione, cariche istituzionali in altre associazioni, società scientifiche affini o con finalità statutarie simili a quelle dell’OSDI deve preventivamente informare il Presidente/CDN che, acquisite le informazioni del caso, delibererà in merito. L’omissione della segnalazione al CDN prevede la decadenza immediata dalla carica istituzionale ricoperta all’interno dell’OSDI.
4. Ogni sezione regionale a cura del presidente referente è tenuto a fare un resoconto annuale della propria sezione, con progetti portati a termine o in previsione nell’anno; oltre ad evidenziare gli aggiornamenti delle cariche istituzionali regionali.
5. Nell’organizzazione degli eventi sia ECM che Congressi regionali, i Direttivi Regionali (Presidente o referente regionale)si interfacciano esclusivamente con OSDI e il Direttivo scuola formazione OSDI per i contenuti e le modalità di svolgimento (prima dell’accreditamento con la segreteria organizzativa prescelta) in modo da poter dare un supporto e l’ok definitivo per l’utilizzo del logo e della dicitura: “CORSO ECM OSDI” oppure “CONGRESSO REGIONALE OSDI”; inviando mail a segreteria@osdi.it all’attenzione del Presidente OSDI e Direttivo SFO.
6. Sarebbe auspicabile che negli eventi organizzati, vengano utilizzati gli strumenti e le metodologie della Scuola Formatori Osdi attraverso i lavori interattivi e di gruppo, che rimangono sempre attuali e utili, contraddistinguendoci dai routinari eventi.
7. La richiesta di Patrocinio per eventi organizzati da altri Enti o società, viene inviata alla segreteria OSDI allegando il programma; sarà cura della segreteria inviarla al Presidente per deliberare il patrocinio dell’evento insieme al CDN. In caso di parere positivo, la segreteria nazionale invierà il logo OSDI e la lettera di concessione del patrocinio. A tale proposito si rammenta che il logo OSDI è unico e non è ammesso l'utilizzo di loghi personalizzati
8. Ad anni alterni è bene garantire il Congresso Regionale, anche per il rinnovo delle cariche istituzionali
9. Sul sito dedicato WWW.OSDI.IT verranno affisse tutte le iniziative ed attività effettuate da OSDI, oltre ai patrocini e le collaborazioni con altre società
10. Le pagine dei canali social (facebook, instagram) fungeranno da visibilità per la mission di OSDI, oltre alla visibilità delle attività in itinere, ad informazioni, pillole educazionali e collaborazioni con altre società scientifiche. I presidenti regionali si interfacceranno con il CDN (attraverso la segreteria) per iniziative regionali da promuovere su detti canali.
1. Ogni Direttivo Regionale deve costituirsi nel numero e nelle modalità previste dallo statuto. Nel caso di sezioni con problemi non diversamente risolvibili o sottonumero (di iscritti o di direttivo), si nomina un “referente” regionale che si interfaccerà con il CDN per comunicazioni, aggiornamenti e progetti vari. A tal fine si rammenta che, da statuto, la sezione per essere attiva deve possedere un numero di iscritti pari o superiore a 15 soci; sotto tale numero vi è l’accorpamento con altre regioni o nomina di un referente regionale
2. Ad ogni rinnovo del direttivo regionale è responsabilità del presidente regionale in carica o di un suo delegato, da lui nominato, di inviare il verbale delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo Regionale (CDR) alla Segreteria nazionale Osdi entro 10 gg dallo svolgimento delle elezioni, indicando i nominativi, le cariche, il termine di fine mandato dei membri eletti, qualifica, ente di appartenenza, recapiti telefonici, cellulare, fax ed e-mail. A tal proposito si fa presente che il segretario è opportuno che sia un membro del direttivo o comunque un socio Osdi e non un membro esterno all'associazione. Qualora il Presidente regionale decida di nominare un membro esterno, è necessario che questi si metta in contatto con la segreteria Nazionale per gli adempimenti previsti sulle norme per la tutela della privacy e per l'assunzione di responsabilità derivanti dall'utilizzo improprio delle informazioni dell'associazione.
3. Il socio con cariche istituzionale all’interno dell’OSDI, qualora in contemporanea volesse ricoprire, o ricopra al momento dell’elezione, cariche istituzionali in altre associazioni, società scientifiche affini o con finalità statutarie simili a quelle dell’OSDI deve preventivamente informare il Presidente/CDN che, acquisite le informazioni del caso, delibererà in merito. L’omissione della segnalazione al CDN prevede la decadenza immediata dalla carica istituzionale ricoperta all’interno dell’OSDI.
4. Ogni sezione regionale a cura del presidente referente è tenuto a fare un resoconto annuale della propria sezione, con progetti portati a termine o in previsione nell’anno; oltre ad evidenziare gli aggiornamenti delle cariche istituzionali regionali.
5. Nell’organizzazione degli eventi sia ECM che Congressi regionali, i Direttivi Regionali (Presidente o referente regionale)si interfacciano esclusivamente con OSDI e il Direttivo scuola formazione OSDI per i contenuti e le modalità di svolgimento (prima dell’accreditamento con la segreteria organizzativa prescelta) in modo da poter dare un supporto e l’ok definitivo per l’utilizzo del logo e della dicitura: “CORSO ECM OSDI” oppure “CONGRESSO REGIONALE OSDI”; inviando mail a segreteria@osdi.it all’attenzione del Presidente OSDI e Direttivo SFO.
6. Sarebbe auspicabile che negli eventi organizzati, vengano utilizzati gli strumenti e le metodologie della Scuola Formatori Osdi attraverso i lavori interattivi e di gruppo, che rimangono sempre attuali e utili, contraddistinguendoci dai routinari eventi.
7. La richiesta di Patrocinio per eventi organizzati da altri Enti o società, viene inviata alla segreteria OSDI allegando il programma; sarà cura della segreteria inviarla al Presidente per deliberare il patrocinio dell’evento insieme al CDN. In caso di parere positivo, la segreteria nazionale invierà il logo OSDI e la lettera di concessione del patrocinio. A tale proposito si rammenta che il logo OSDI è unico e non è ammesso l'utilizzo di loghi personalizzati
8. Ad anni alterni è bene garantire il Congresso Regionale, anche per il rinnovo delle cariche istituzionali
9. Sul sito dedicato WWW.OSDI.IT verranno affisse tutte le iniziative ed attività effettuate da OSDI, oltre ai patrocini e le collaborazioni con altre società
10. Le pagine dei canali social (facebook ,instagram,) fungeranno da visibilità per la mission di OSDI, oltre alla visibilità delle attività in itinere, ad informazioni, pillole educazionali e collaborazioni con altre società scientifiche. I presidenti regionali si interfacceranno con il CDN (attraverso la segreteria) per iniziative regionali da promuovere su detti canali. Aggiornato il 18.03.2024 Il Presidente OSDI, il CDN e la SFO